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Come abbiamo battuto un avviso di accertamento di grandi dimensioni

La vicenda inizia nel 2018. L’Agenzia delle Entrate, per il tramite di un Ufficio territoriale, avvia l’istruttoria per l’accertamento sull’attività di una società per azioni che è proprietaria di un albergo.
Il nostro Studio viene incaricato di assistere alle operazioni di verifica, sin dalla richiesta della documentazione di base nonché continuando ad interloquire sulle domande di informazioni che gli accertatori pongono quotidianamente. L’anno oggetto dell’inchiesta fiscale è il 2016.
Questa la premessa.
Siamo a distanza, non sempre è possibile stare in presenza, per cui è importante saper gestire la comunicazione, anteponendo la precauzione della prova, rispondendo cioè con scritti a mezzo di posta elettronica, ai quesiti dei funzionari.
Questo sarà molto importante poiché nelle motivazioni dell’avviso di accertamento si notano imprecisioni sull’andamento dell’istruttoria, che in caso di contraddittorio verbale non potrebbero essere opposte, ma che con gli scritti dotati di data certa e contenuti altrettanto certi, entrambi garantiti dai protocolli telematici e dal formato PDF, escludono incertezze o malintesi.
L’attenzione dei funzionari, dopo l’esame sulla regolarità contabile, sia formale che sostanziale, si concentra su due unici motivi, la valutazione di porzione di fabbricato-merce in rinvio a fine anno nel conto economico, e la contestazione di una fattura da parte del subappaltante in lavori di rifacimento per due milioni, ritenuta come soggettivamente inesistente.

La valutazione dell’immobile
La consistenza immobiliare della società inquisita nell’anno 2016 è la rilevante proprietà di un grande albergo, che la proprietà decide di dismettere e trasformare in unità abitative e commerciali da vendere o dare in locazione. Quindi viene dato incarico a tecnici di operare il frazionamento, che inizia appunto nel 2016, e prosegue per circa tre anni successivi.
Viene stipulato nel 2016 contratto di appalto ad una impresa costruttrice, la quale dopo qualche mese, decide di subappaltare i lavori, e lo fa con uno scritto ritualmente registrato e messo a conoscenza della proprietà dell’hotel.
La grande struttura viene sventrata dei tramezzi, e riemerge il tracciato del frazionamento, la ditta costruttrice riorganizza nelle nuove sedi le strutture idriche, gli scarichi, gli impianti elettrici, oltre a nuovi pavimenti ed infissi, che vengono riposizionati nelle nuove destinazioni cellulari.
La proprietà incarica nel 2016 una agenzia immobiliare di occuparsi delle proposte di vendita delle nuove unità, con l’ovvio intento di realizzare con anticipazioni contrattuali, liquidità per sostenere la grande impresa di trasformazione. L’agenzia immobiliare incarica un tecnico di valutare le particelle in via di variazione catastale.
Alla fine del 2016 restano invendute alcune unità che vengono valutate ai fini dell’art. 92 del Tuir, tenendo in considerazione la proporzione dello stato di avanzamento di lavori di rifacimento, con contabilità di cantiere per quanto attiene i costi sostenuti, limitatamente alle unità stesse.
In bilancio la società iscrive il valore degli immobili-merce in rimanenza per circa 1.200.000 euro.

L’istruttoria
I funzionari dell’Agenzia delle Entrate, puntano l’attenzione su questa valutazione, ed alla fine, con la notifica del P.V.C. (inviato da indirizzo e-mail di uno di loro) fissano il valore al 31.12.2016 in €. 3.000.000,00 circa, cioè il triplo di quello che la proprietà col supporto del tecnico aveva iscritto in bilancio.
Di per sé, e senza sopralluoghi o computi scientifici, l’aumento sic et simpliciter del valore delle rimanenze è tale da portare in incremento dei ricavi che comporta automaticamente l’impennata del risultato di esercizio per due milioni in più.
Nel P.V.C. si aggiunge la contestazione della veridicità della fattura di 2.000.000,00 di euro per la indetraibilità dell’IVA per 200.000,00, oltre lo storno del costo nel conto economico ed ulteriore impennata del reddito dell’esercizio 2016.
Riepilogando, due sole contestazioni ma di enorme consistenza sul piano economico ed indetraibilità dell’iva nel conto erario.
Notare che entrambe le contestazioni portano all’automatica applicazione del D.L. n. 158 /2015 (artt. da 1 a 14), evoluzione del D.L. 429 /1982 tristemente noto col titolo propagandistico di manette agli evasori, contemplando praticamente tutta la configurazione presumibilmente violata, per Ires, Iva, infedele dichiarazione.
Molto pesante. Il presidente del consiglio di amministrazione si rivela preoccupatissimo della situazione concernete il grande debito tributario con le imposte e le sanzioni, nonché per i reati configurati.
L’Avvisi di accertamento è notificato alla fine del 2018, cui segue un tentativo di adesione previsto dal D.L. 218 /1997, con motivazioni contrarie e proposta, ma l’Agenzia delle Entrate non degna di attenzione l’iniziativa procedimentale del contribuente.
Si procede con il ricorso.

La configurazione dei reati
La Procura della Repubblica notifica l’indagine al presidente del Consiglio di Amministrazione, quale indagato per evasione fiscale per importi definiti oltre la soglia penale, e contemporaneamente, su sollecitazione dell’Agenzia delle Entrate, avanza istanza di fallimento della società (oggi liquidazione giudiziale), per l’indebitamento apparentemente oltre le disponibilità finanziarie.
La società ed il presidente del cda estendono la difesa ad un avvocato penalista ed una fallimentarista, sotto la regìa del nostro Studio, che contemporaneamente, mantiene i rapporti colloquiali, benché contraddittori, con l’Ufficio legale dell’Agenzia delle Entrate della direzione, trasferendo la fase interlocutoria dall’ufficio territoriale al vertice direttivo.
Le dissertazioni anche documentali tra la difesa ed Agenzia non portano a nessun risultato.

La fase dibattimentale
Il ricorso è molto articolato ma fondato esclusivamente sui due punti contestati: la valutazione degli immobili invenduti e la indetraibilità dell’iva sulla fattura ritenuta emessa per operazioni soggettivamente inesistenti.
Intervengono però altri due elementi di iniziativa del difensore che vi scrive, e che sono particolarmente urticanti per l’Agenzia delle Entrate e precisamente.
1 – Il funzionario titolare dell’istruttoria e firmatario dell’avviso sostanziale, pare non essere autorizzato per quelle somme. Provvediamo a richiedere con accesso, la delega del dirigente. Sorpresa!
L’agenzia è costretta a depositare un Ordine di Servizio in cui il sottoscrittore dell’accertamento era, si, autorizzato ma con limite di valore imponibile non superiore ad €. 250.000,00.
2 – Un invito rivolto al presidente del cda, che avrebbe eventualmente precluso il ricorso all’adesione, viene tirato fuori in udienza come pretestuoso argomento per chiedere l’inammissibilità del ricorso per termini. Questo ci sollecita ad approfondire questa novità, mai precedentemente eccepita, tanto che con successivo immediato accesso, otteniamo la relata di notifica. Altra sorpresa!
C’è una sottoscrizione, ma la grafia è incontestabilmente falsa rispetto alle caratteristiche di altre apposte dal presidente. Ovviamente ci avvaliamo di una perita grafologica, che relaziona la incongruenza, ergo la falsità.
In procedura, come si fa ad evidenziare il presunto falso? Ovvio, con la presentazione immediata di una querela ai sensi dell’art. 313 c.c., ovvio con articolata motivazione e riscontri oggettivi, il tutto con procedimento telematico e ricevute di consegna e deposito in Tribunale, poi depositate alla Corte di Giustizia, fascicolo di causa.
A quel punto, carte in mano, facciamo legittima richiesta di sospensione del processo tributario ex art. 39 D.lgs. 546 /1992.

In sostanza,
dal ricorso originario (2019) alla definizione marzo 2023) in oltre tre anni, tre udienze e benché in epoca post covid, tenute con le restrizioni della frequentazione in presenza dell’aula, per cui ci troviamo a gestire il contraddittorio dibattimentale in presenza del solo avvocato dell’Ufficio legale dell’Agenzia, del segretario e del terzo giudice. Presidente e relatore, in video.
Inutile dire che il rendimento degli interventi è molto inferiore alle trattazioni in presenza.

La conciliazione
Sulla legittimità dell’avviso grava quindi il pesante macigno della nullità per l’abuso nella sottoscrizione (250.000 autorizzato – contro 3.000.000 di supervalutazione e 2.000.000 di storno della fattura presunta “falsa”.
Procediamo a puntare dritto sulle illegittimità, insistendo con decisione, nelle more processuali della sospensione, su due argomenti, in pratica trasferendo, dalla rimessione al giudice tributario, al contraddittorio conclusivo tra le parti, che si fa fitto sui due argomenti di nullità che possono abbattere completamente l’accertamento. La trattazione dura non poco, mentre sugli altri fronti non si ferma l’azione del Giudice delegato ai fallimenti e del Procuratore della Repubblica per la soglia penale.

La conclusione
L’Agenzia delle Entrate è tenuta in armi da una signora, un avvocato, certamente molto gentile nei modi, ma molto preparata e capace, strenuamente posta a difesa dell’interesse dell’Agenzia delle Entrate.
Noi chiediamo la nullità dell’accertamento in toto o al massimo con la riduzione dei valori imponibili ad un livello non superiore ai 250.000 euro come nella delega che il Dirigente ha concesso al funzionario conduttore dell’istruttoria e firmatario dell’avviso.
Ma non basta.
Dobbiamo battere la presunzione di falsa fatturazione. C’è da fare una piccola precisazione: ad un certo tempo, la proprietà dell’hotel, avendo dismesso l’attività operativa e redditizia, propone al costruttore una cessione di porzioni di immobili a saldo, appunto per 2.000.000, con una convenzione in cui si stabilisce il principio di datum in solutum, disciplinato dal nostro ordinamento con l’art. 1.197 c.c.
Avevamo all’uopo redatto un prospetto andando a recuperare il carteggio dell’appaltatore, riepilogando le unità cedute, nonché i rogiti notarili degli acquirenti ai quali l’appaltatore aveva poi venduto gli appartamenti. Questo, per dimostrare documentalmente che l’operazione sottostante la fattura era materiale e non fittizia. Smontata quindi ogni presunzione di falsità.
L’Agenzia delle Entrate, ben coordinata tra dirigente ed Ufficio legale, cede la prima pregiudiziale e verbalizza il reintegro di costo e di iva detraibile, a questo punto anche alleggerendo la posizione del presidente del cda inquisito.
L’altra contestazione. Sulle valutazioni, il Dirigente affida al proprio Ufficio del Territorio, l’incarico della valutazione.
La relazione, dopo un tempo più che congruo di attesa e lavorazione, fa cadere la seconda pregiudiziale, quella relativa alla supervalutazione di oltre tre milioni.

Il presidente del cda della società inquisita, a questo punto, si ritiene soddisfatto, pur se formalmente non vengano dichiarati nulli gli atti, come sarebbe stato legittimo pretendere, acconsentendo a pagare un residuo di qualche decina di migliaia di euro.

Questa non è una relazione ma un racconto, messo in forma corsiva, ovviamente sottacendo, luoghi e nomi per ovvia riservatezza. Non posso nemmeno citare i due professionisti (penalista e fallimentarista) ai quali va il giusto merito nelle sinapsi procedurali puntualmente condotte.

Dott. Romeo Romei
Dottore commercialista e difensore tributario
DAL 1978
Alta preparazione

Un Team qualificato ed efficiente che garantisce un rapporto di assistenza personalizzato e di elevata professionalità a ciascun cliente.
Multi disciplinare

Lo Studio vanta una preparazione professionale a 360° in tutte le materie contabili, fiscali ed economiche per le imprese.

La difesa processuale

Il contrasto all'accertamento

Siamo specialisti di contenzioso tributario da 40 anni, ed abbiamo incassato vittorie importanti, come anche abbiamo risolto medio piccole vertenze sia in preliminare esercizio di autotutela, che nel processo rituale.
L’attività di difesa si articola già dall’istruttoria che le Agenzie delle Entrate avviano nei confronti di Aziende che intendono mettere sotto inchiesta per presunte irregolarità.
Spesso serve il supporto alla difesa penale per particolari situazioni in cui gli imprenditori o gli amministratori, superano la soglia di punibilità, e siamo pronti.
Gli accertamenti vengono seguiti sempre da vicino, così ovviamente le udienze quando si apre il processo (se non si chiude prima per conciliazione).
E’ recente storia del 2023, la chiusura positiva in tre vicende di varia e medio-alta grandezza, e cinque annullamenti in autotutela. Molto spesso, portando gli argomenti giusti e ben motivati, gli Uffici accertatori abbandonano le pretese.
In una sezione di questo sito si legge “come si batte un accertamento di grandi dimensioni”.

Romeo Romei
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Le strategie difensive, argomenti trattati in diversi convegni
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